Statuto ASD SKS BUKWAI Verona

Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

S.K.S. BUKWAI VERONA

Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Soave (VR)- Atti privati Serie 3 n.976, in data 03.08.2015 - Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Dilettantistiche del Registro CONI al nr.178965

Codice Fiscale attribuito nr.93118530232

Articolo 1 – COSTITUZIONE

Sulla base degli articoli 2, 9, 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, è costituita con sede in Verona, via Polveriera Vecchia n.48, un’associazione sportiva che assume la denominazione “S.K.S. BUKWAI VERONA - Associazione Sportiva Dilettantistica”, che svolge attività nei settori dello sport dilettantistico e delle attività ricreativo-didattiche, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva. La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo. Qualora la sede non fosse più disponibile e non si trovasse altra idonea allo scopo, la sede verrà individuata presso l’abitazione del suo Presidente pro-tempore. L’Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale, e può aderire e affiliarsi ad altre organizzazioni, Enti di promozione sportiva e turistica, Federazioni ed Associazioni sportive operanti in Italia e all’estero.

Articolo 1 bis – DENOMINAZIONE

La denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica” è utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Articolo 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si ispira ai principi di libero associazionismo, di solidarietà, di democrazia, di pari opportunità e di uguaglianza dei diritti fra tutti gli associati, improntando le sue attività alla lealtà ed all’osservanza dei principi e delle norme sportive. L’Associazione ha come finalità quella di praticare e propagandare l’attività sportiva dilettantistica, in particolare delle arti marziali e dell’attività ginnico-motoria nei suoi aspetti, discipline e specialità a livello dilettantistico, e a tal fine può indire gare, tornei, campionati; può inoltre istituire corsi interni di formazione e di addestramento, stage e sedute di allenamento, partecipare ad iniziative e manifestazioni sportive, produrre materiale informativo realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport.

Articolo 3 – SOCI

Il Socio è colui che aderisce alle finalità dell’Associazione, contribuisce a realizzarle, e in queste si riconosce. Ancora, è Socio colui che partecipa all’attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei Soci è illimitato; vi possono aderire tutti, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, condizione sociale e nazionalità. I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall’Associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali. Tutti i Soci compongono elettorato attivo e passivo, e il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

  1. indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e altri eventuali stabiliti dagli      organi sociali;
  2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle altre deliberazioni degli organi sociali;
  3. pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Si acquista lo status di Socio al momento della presentazione della domanda e del pagamento della quota associativa. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. I nuovi Soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali ed all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di Socio esclusivamente per volontario mancato rinnovo della tessera sociale annuale, dimissioni, espulsione o radiazione. I Soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione.

Articolo 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. il Segretario Amministrativo.

Articolo 5 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi di amministrazione e l’espletamento delle mansioni proprie delle cariche sociali vengono svolti a titolo gratuito, salva la possibilità di prevedere dei rimborsi spese.

 Articolo 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea:

  1. indica le linee di sviluppo dell’Associazione;
  2. opera le scelte fondamentali;
  3. delibera sull’operato degli organi esecutivi e      rappresentativi;
  4. esercita costantemente la propria azione affinché      tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva      che il presente statuto contiene.

L’ Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee possono essere convocate a mezzo lettera all’indirizzo dei Soci, quale risulta dal Libro Soci dell’Associazione, almeno 10 giorni prima dalla data stabilita, oppure mediante affissione nei locali della sede sociale, in cui la comunicazione deve restare visibile nei 10 giorni che precedono la data dell’assemblea. In entrambi i casi, la convocazione deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti dell’ordine del giorno della riunione.

 Articolo 7 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno e comunque entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

  1. approva le linee generali del programma di attività      per l’anno sociale;
  2. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. elegge il Consiglio Direttivo;
  4. delibera sui ricorsi previsti dall’articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

  1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  2. quando ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei Soci;
  3. per deliberare le eventuali modifiche al presente Statuto;
  4. per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

L’Assemblea Straordinaria deve avere luogo il mese successivo a quello in cui viene richiesta.

 Articolo 9 – REGOLARE COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza diversa. La seconda convocazione può avvenire mezz’ora dopo la prima. Ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un voto; i Soci minorenni potranno essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro Socio, che comunque non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i Soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 10 – MAGGIORANZE QUALIFICATE

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la convocazione dell’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente d’Assemblea nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro Verbali a cura del Presidente o di un suo delegato.

Articolo 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette consiglieri eletti tra i Soci maggiorenni e resta in carica quattro anni.

Articolo 12 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo senno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa la responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la presidenza. È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari e di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti regolarmente eletti, salva ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci nella sua prima riunione ordinaria. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente o da un altro Consigliere da lui delegato. Le prime riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato, nell’apposito Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 bis – CARICHE SOCIALI

È fatto divieto per gli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive all’interno del C.O.N.I., ovvero nell’ambito della stessa disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. redigere i programmi di attività sociale previsti      dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
  2. approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  3. compilare i progetti del residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  4. fissare le quote sociali;
  5. formulare l’eventuale regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. deliberare in prima istanza circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci;
  7. favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione.

Articolo 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente e la firma sociale. Il Presidente:

  1. convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno;
  2. dirige le discussioni e sovrintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato;
  3. redige il bilancio d’esercizio in collaborazione con il Segretario Amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente. Il Presidente resta in carica quattro anni.

 Articolo 15 – IL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà      dell’Associazione;
  2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
  3. somme versate dai soci;
  4. fondo di riserva.

È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili sono investiti obbligatoriamente nell’Associazione sportiva per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

 Articolo 16 – SOMME VERSATE

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

 Articolo 17 – IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO – BILANCIO

Il bilancio o rendiconto annuale, comprende l’esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo e deve essere presentato e approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Le norme di compilazione del bilancio o del rendiconto annuale, sono demandate a regolamenti interni e alle disposizioni di Legge applicabili.

 Articolo 18 - DISTRIBUZIONE DEL RESIDUO ATTIVO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

  1. 10% al fondo di riserva;
  2. iniziative di carattere ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico;
  3. ammodernamento delle strutture e di nuovi impianti.

Articolo 19 – FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le attività dell’Associazione sono finanziate da:

  1. quote sociali;
  2. eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria;
  3. donazioni e contributi pubblici o privati.

L’Associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri Soci. Il Socio che assume la veste di sovventore per somme che eventualmente darà in prestito all’Associazione, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore all’interesse legale in vigore.

Articolo 20– DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea Straordinaria delibera, con la maggioranza sopra indicata, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 13/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 22 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 Articolo 23 – RINVIO – NORMA FINALE

Lo Statuto aderisce alle norme e alle direttive del C.O.N.I.. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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